sabato 9 settembre 2017

Discarica di Magliano Romano: con 6 sentenze il TAR ha annullato ben 5 Determinazioni della Regione Lazio

 vas- verdi ambiente e societa' circolo di roma
Su questo stesso sito il 3 marzo 2017 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Discarica di inerti di Magliano Romano: il TAR accoglie la richiesta del Comune di sospendere tre Determinazioni della Regione Lazio” (http://www.vasroma.it/discarica-di-inerti-di-magliano-romano-il-tar-accoglie-la-richiesta-del-comune-di-sospendere-tre-determinazioni-della-regione-lazio/). 

Anticipava che l’11 luglio 2017 la Prima Sezione Quater del TAR di Roma si sarebbe pronunciata sui seguenti 6 ricorsi:
– ricorso n. 7428 del 27 giugno 2016 del Comitato No Discarica Magliano Romano, del G.R.E. e di V.A.S. per l’annullamento della Determinazione G03100 del 31 marzo 2016;
– ricorso 7501 del 28 giugno 2016 del Comune di Magliano Romano per l’annullamento della Determinazione G03100 del 31 marzo 2016;
– ricorso n. 15223 del 22 dicembre 2016 del Comitato No Discarica Magliano Romano e del G.R.E. per l’annullamento della Determinazione G11762 del 14 ottobre 2016;
– ricorso n. 240 del 16 gennaio 2017 dei titolari di due aziende agricole per l’annullamento della Determinazione G12156 del 20 ottobre 2016;
– ricorso n. 452 del 21 gennaio 2017 del Comune di Magliano Romano per l’annullamento delle Determinazioni G11647 del 13 ottobre 2016 e G11762 del 14 ottobre 2016;
– ricorso n. 784 del 2 febbraio 2017 del Comune di Magliano Romano per l’annullamento della Determinazione G01256 del 20 ottobre 2016.
Oltre ai 6 suddetti ricorsi, nell’udienza dello scorso 11 luglio è stato discusso anche il ricorso n. 2766 del 7 marzo 2016, promosso dai Gruppi di Ricerca Ecologia (G.R.E.) per l’annullamento della Determinazione G14890 del 1 dicembre 2015 (relativa al progetto di realizzazione di un impianto di trattamento chimico fisico del percolato a servizio della discarica) e della Determinazione G11128 del 31 luglio 2014 (relativa alla esclusione del progetto alla procedura di V.I.A.).
Con Sentenza n. 9443 del 28 agosto 2017 la Prima Sezione Quater ha dichiarato il ricorso inammissibile dal momento che “la determinazione n. G11128 del 31 luglio 2014 è stata, infatti, regolarmente pubblicata, pertanto rispetto ad essa il ricorso è irricevibile per tardività”, mentre “quanto alla impugnazione della determinazione n. G14890 del 1 dicembre 2015, ne va confermata l’inammissibilità per carenza di interesse, trattandosi di atto non definitivo” quale è per l’appunto la Conferenza dei Servizi.
L’impianto di trattamento chimico-fisico del percolato a servizio della discarica è stato poi autorizzato dalla Regione Lazio con Determinazione GO3100 del 31 marzo 2016.
Il 27 giugno 2016 è stato depositato il ricorso n. 7428, proposto dal Comitato No Discarica di Magliano Romano, da 78 cittadini (per lo più soci promotori del “Comitato No Discarica Magliano Romano”), dai Gruppi Ricerca Ecologica (G.R.E.) del Lazio e da VAS, per l’annullamento,previa sospensione dell’efficacia, della Determinazione della Regione Lazio n. G03100 del 31 marzo 2016: con motivi aggiunti notificati il 31 ottobre 2016 è stata impugnata anche la Determinazione G09442 del 12 agosto 2016 relativa alla presa d’atto del certificato di collaudo, accettazione delle garanzie finanziarie ed autorizzazione all’esercizio dell’impianto di trattamento chimico fisico.
Il ricorso è stato assegnato alla Sezione Prima Quater, che con Ordinanza n. 4895 del 30 agosto 2016 ha accolto la domanda incidentale di sospensione fissando, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 31 gennaio 2017. (vedi http://www.vasroma.it/il-comitato-no-discarica-magliano-romano-vas-ed-i-gruppi-ricerca-ecologica-lazio-ottengono-dal-tar-la-sospensiva-dellautorizzazione-rilasciata-dalla-regione-per-limpianto-di-trattamento-chimico-f/)
La S.r.l. “Idea 4” ha impugnato l’Ordinanza al Consiglio di Stato con il ricorso n. 8426 che è stato depositato il 7 novembre 2016, con richiesta di sospensiva.
Si è opposto al ricorso il Comitato No Discarica Magliano Romano la cui costituzione in giudizio ha contribuito a convincere la Sezione Quarta del Consiglio di Stato a respingere la richiesta di sospensiva con la seguente Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5719 del 21 dicembre 2016.
La Sezione Quarta ha rimandato l’udienza di merito al prossimo 31 gennaio 2017: con Ordinanza n. 1617 del 1 febbraio 2017 la Sezione Prima Quater, avendo rilevato la pendenza di diversi ricorsi che, sebbene diretti a censurare atti differenti susseguitisi nel tempo, ineriscono all’unica complessa questione concernente l’autorizzazione relativa alle modalità di funzionamento della discarica di Magliano Romano e al connesso impianto di trattamento del percolato, ne ha disposto la trattazione congiunta all’udienza pubblica dell’11 luglio 2017 confermando, nelle more, l’ordinanza n. 4895/2016.
A distanza di quasi un mese e mezzo dall’udienza dell’11 luglio 2017 con Sentenza n. 9440 del 28 agosto 2017 la Sezione Prima Quater ha accolto il 1° ed il 3° motivo del ricorso nonché la prima censura dei motivi aggiunti ed ha annullato sia la Determinazione n. G03100/2016 che la Determinazione n. G09442/2016, condannando la Regione e la S.r.l. Idea 4 alle spese di giudizio di 2.000 € in favore dei ricorrenti.
Come scritto precedentemente, la stessa Determinazione G03100 del 31 marzo 2016 è stata impugnata anche dal Comune di Magliano Romano con ricorso n. 7501/2016.
Con Ordinanza n. 1616 del 1 febbraio 2017 la Sezione Prima Quater, rilevata la pendenza di diversi ricorsi ne ha disposto la trattazione congiunta in un’unica udienza, che si è tenuta lo scorso 11 luglio.
A distanza anche qui di quasi un mese e mezzo dall’udienza dell’11 luglio 2017 con Sentenza n. 9439 del 28 agosto 2017 la Sezione Prima Quater ha dichiarato il ricorso improcedibile, perché il primo motivo è diretto a censurare il diverso e precedente provvedimento di autorizzazione della discarica, divenuto ormai inoppugnabile, mentre il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili per genericità.
Con Determinazione G11762 del 14 ottobre 2016 è stata autorizzata la deroga ai valori limite per l’accettabilità dei rifiuti nella discarica di Magliano Romano.
Con ricorso n. 15223 del 22 dicembre 2016 l’associazione Gruppi Ricerca Ecologica e il Comitato No Discarica di Magliano Romano hanno impugnato la suddetta Determinazione: con Ordinanza n. 527 del 1 febbraio 2017 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia dell’atto impugnato, ed ha rinviato la decisione all’udienza dell’11 luglio 2017.
Con ricorso n. 452 del 21 gennaio 2017 il Comune di Magliano Romano ha impugnato la stessa determinazione regionale nonché la presupposta determinazione-g11647-del-13-ottobre-2016, di conclusione della conferenza di servizi.
È intervenuta ad adiuvandum anche l’Associazione Ecologica Monti Sabatini – No Discarica Magliano Romano, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Con Ordinanza n. 1005 del 1 marzo 2017 la Sezione Prima Quater ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia dell’atto impugnato, ed ha rinviato la decisione all’udienza dell’11 luglio 2017.
A distanza anche qui di quasi un mese e mezzo dall’udienza dell’11 luglio 2017 con Sentenza n. 9442 del 28 agosto 2017 la Sezione Prima Quater ha preliminarmente riunito i 2 ricorsi ed ha ritenuto che «“incrociando” gli atti dei due procedimenti, che attengono entrambi ai rifiuti da conferire in discarica, risulta dubbia la natura “inerte” di alcuni codici CER conferiti in discarica, come evidenziato dall’ARPA nel citato parere e, viepiù, risulta dubbio perfino se la discarica in questione sia realmente una discarica per soli inerti o se tratti, a ben vedere, anche rifiuti di diversa natura.»
La Sezione Prima Quater arriva alla conclusione che «i ricorsi riuniti devono essere accolti e, per l’effetto, l’atto impugnato deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare nel rispetto dei principi fin qui declinati
Sono state quindi annullate le Determinazioni G11647 del 13 ottobre 2016 e G11762 del 14 ottobre 2016.
La Sezione Prima Quater ha condannato la Regione e la S.r.l. Idea 4 alle spese di giudizio di 2.000 € in favore di ciascuna delle parti ricorrenti.
Con Determinazione G1256 del 20 ottobre 2016 la Regione, riprovvedendo all’esito della Sentenza n. 5274 del 5 maggio 2016, ha consentito l’ingresso degli stessi nuovi 21 codici CER di rifiuti nella discarica, nonché l’allegato tecnico alla suddetta determinazione, recante “Protocollo di accettazione dei rifiuti” e il parere favorevole espresso da ARPA Lazio il 2 luglio 2015.
La Determinazione è stata impugnata dai titolari di due aziende agricole con ricorso n. n. 240 del 16 gennaio 2017: con Ordinanza n. 755 del 15 febbraio 2017 la Sezione Prima Quater ha accolto l’istanza cautelare sospendendo l’efficacia degli atti impugnati in via prudenziale, per prevenire il possibile pregiudizio all’ambiente e alla salute nelle more della decisione di merito, la cui udienza è stata fissata per l’11 luglio 2017.
La Sezione Prima Quater non ha ritenuto fondasti il 1°, il 2° ed il 4° motivo del ricorso, mentre ha accolto il 3° secondo cui Regione non avrebbe tenuto conto che D.M. del 27 settembre 2010, al momento dell’adozione della seconda determinazione, risultava modificato dal D.M. 24 giugno 2015, il quale, oltre ad aver apportato modifiche riguardanti la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, ha anche aggiunto un nuovo allegato relativo al campionamento ed alle analisi dei rifiuti da smaltire in discarica.
Con Sentenza n. 9464 del 29 agosto 2017 la Sezione Prima Quater ha pertanto accolto parzialmente il ricorso annullando la Determinazione G1256/2016 solo nella parte in cui non specifica, nel rispetto delle novità introdotte dal D.M. 24 giugno 2015:  
– quali siano soggetti cui viene demandato il riscontro delle caratteristiche dei diversi, singoli tipi di rifiuti che si adducono in discarica, della capacità di reazione reciproca fra rifiuti di differente tipologia;
– se le analisi aggiuntive volte alla prevenzione del rischio debbano essere effettuate prima che un singolo rifiuto giunga nel perimetro della discarica ovvero dopo che lo stesso vi sia stato immesso;
– in tale seconda ipotesi, quali debbano essere le ulteriori precauzioni perché il rifiuto sottoposto ad indagine non venga ancora a contatto con quelli già stoccati in discarica ovvero, qualora la confusione tra rifiuti sia già accaduta, in qual modo il rifiuto analizzato e risultato sospetto ovvero non conforme alla sua caratteristica propria, possa essere poi nuovamente separato rispetto agli altri già stoccati.
A tal fine la Regione dovrà integrare la determinazione G12156 del 18 ottobre 2016 dettando precise prescrizioni al gestore in ordine ai punti innanzi indicati, nel rispetto degli avvertimenti dati da ARPA Lazio e in ossequio al principio di precauzione.
La Sezione Prima Quater ha condannato la Regione Lazio alle spese di giudizio di 1.000 € in favore dei ricorrenti.
La Determinazione G1256 del 20 ottobre 2016 è stata impugnata anche dal Comune di Magliano Romano con il ricorso n. 784 del 2 febbraio 2017: è intervenuta ad adiuvandum l’Associazione Ecologica Monti Sabatini – No Discarica Magliano Romano.
Con Ordinanza n. 1004 del 1 marzo 2017 la Sezione Prima Quater ha accolto l’istanza cautelare sospendendo l’efficacia degli atti impugnati in via prudenziale, per prevenire il possibile pregiudizio all’ambiente e alla salute nelle more della decisione di merito, la cui udienza è stata fissata per l’11 luglio 2017.
A distanza anche qui di quasi un mese e mezzo dall’udienza dell’11 luglio 2017, con Sentenza n. 9441 del 28 agosto 2017 la Sezione Prima Quater ha accolto parzialmente il ricorso con le stesse identiche motivazioni portate al ricorso n. 240/2017.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

INTEGRAZIONE

Siamo venuti nel frattempo a conoscenza che la Determinazione G1256 del 20 ottobre 2016, annullata solo parzialmente dalla Sezione Prima Quater, è stata precedentemente annullata del tutto dalla Sezione Prima Ter che ha accolto il ricorso n. 135 dell’11 gennaio 2017, promosso dal Comitato “No Discarica Magliano Romano” e da i Gruppi di Ricerca Ecologica (G.R.E.) per l’ottemperanza della Sentenza n. 5474 del 2016.
La Sezione Prima Ter ha ritenuti fondati tutti e tre i motivi del ricorso e con Sentenza n. 9428 del 24 agosto 2017 ha stabilito che « in conclusione, per quanto sopra argomentato, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente:
– deve essere dichiarata nulla, ai sensi dell’art. 21 septies, l. n. 241/1990, la determinazione regionale del 20 ottobre 2016, per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5274/2016;
– in considerazione del reiterato comportamento dell’amministrazione regionale nonché della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento di cui in causa che non consentono un’ulteriore procrastinazione della sua definitiva conclusione, si nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d, c.p.a., il commissario ad acta, nella persona del Direttore della Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento (RIN) – Ministero dell’Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario della medesima Direzione, affinché, in luogo della resistente amministrazione, adotti tutti provvedimenti necessari a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. 5274/2016 ivi compresa la determinazione conclusiva del procedimento, sulla base di quanto altresì statuito nella presente decisione, nel termine di giorni novanta, con spese da porre a carico dell’amministrazione soccombente.»
Il ricorso é stato discusso nell’udienza del 21 marzo 2017, ma la sentenza è stata pubblicata il 24 agosto 2017.
La suddetta sentenza, anche perché antecedente, scavalca le successive sentenze  n. 9441 del 28 agosto 2017 e n. 9464 del 29 agosto 2017 e toglie quindi alla Regione Lazio il compito di adottare tutti i provvedimenti necessari a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. 5274/2016

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